STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita un’Associazione a scopi scientifici e senza fini di lucro denominata “Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa” (C.I.R.S.E.), con sede a Firenze presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze (Via Laura 48, 50121 Firenze); tale sede può essere spostata solo per decisione dei due terzi dell’Assemblea dei Soci.

ART. 2 – SCOPI E ATTIVITÀ
L’Associazione ha lo scopo di promuovere, valorizzare e sviluppare la ricerca storico-educativa, di diffonderne la conoscenza e di favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cultori di questi studi, incentivando la collaborazione sia a livello nazionale che internazionale. Per conseguire tali scopi, l’Associazione esplica la propria azione mediante l’attività di ricerca dei singoli soci, le assemblee ordinarie e straordinarie, i congressi, seminari di studio, simposi, incontri e pubblicazioni, anche in cooperazione con altre società scientifiche italiane ed estere.
Nell’adempimento dei compiti istituzionali, l’Associazione cura:
a. la raccolta e la sistemazione di informazioni e di documenti relativi alle ricerche storico-educative favorendo al tempo stesso la diffusione delle esperienze più significative tramite la propria rivista e tramite pubblicazioni, quali atti di convegni, seminari, ecc.;
b. l’attivazione di progetti di ricerca storico-educativa sia singoli che in collaborazione con gruppi, enti e associazioni nazionali e internazionali, diffondendo i risultati conseguiti;
c. la realizzazione di convegni, seminari di studi e simposi;
d. l’approfondimento delle tematiche e delle metodologie storico-educative tra gli operatori scolastici;
e. la promozione di iniziative utili per la presenza, lo sviluppo e la diffusione delle competenze storico-educative nei diversi livelli istituzionali interessati alla ricerca scientifica e/o impegnati nella formazione degli insegnanti e degli educatori.

ART. 3 – SOCI
Tutti gli studiosi strutturati nel settore scientifico disciplinare M-PED/02 possono presentare la domanda di ammissione a socio ordinario al Consiglio Direttivo.
Gli studiosi strutturati appartenenti ad altro settore scientifico disciplinare possono presentare la domanda di ammissione a socio ordinario al Consiglio Direttivo allegando il proprio curriculum scientifico e l’elenco delle pubblicazioni.
Gli studiosi non strutturati possono presentare la domanda di ammissione a socio ordinario al Consiglio Direttivo attraverso le lettere di presentazione di almeno due soci, corredate del curriculum scientifico e dell’elenco delle pubblicazioni.
I soci onorari sono nominati per acclamazione dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Essi vengono scelti tra gli studiosi che hanno fornito un contributo fondamentale alla ricerca storico-educativa. Essi hanno gli stessi diritti dei soci ordinari e non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.
La qualifica di socio si perde:
a. per dimissioni;
b. per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota Sociale per tre anni consecutivi;
c. per esclusione deliberata a maggioranza dei due terzi del Consiglio Direttivo in ragione di comportamenti gravi, incompatibili con la qualifica di socio.
I Soci oggetto di una proposta di esclusione devono ricevere comunicazione scritta dell’avviato procedimento, nella quale siano indicati tanto l’addebito mosso, quanto gli elementi a sostegno dell’addebito stesso. Nella comunicazione deve essere indicato un termine entro il quale il socio della cui esclusione si tratta può far pervenire al Consiglio Direttivo proprie osservazioni e documenti a comprova dell’insussistenza o dell’irrilevanza dell’addebito. Il termine non può essere inferiore ai dieci giorni. Scaduto il termine o ricevute le osservazioni e i documenti, il Consiglio Direttivo adotta la propria decisione, che viene comunicata tempestivamente all’interessato e all’Assemblea. Entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, il socio escluso può presentare reclamo al Collegio dei Probiviri, potendo chiedere altresì di essere sentito. Il Collegio, dopo aver valutato ogni elemento utile, decide entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo. La decisione del Collegio dei Probiviri è comunicata al Consiglio Direttivo, all’Assemblea e all’interessato entro cinque giorni dalla deliberazione ed è vincolante per il socio e per gli organi dell’associazione.

ART. 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I soci hanno diritto a partecipare all’Assemblea e alle sue deliberazioni mediante votazione in presenza. Il voto può essere espresso anche mediante delega, conferita ad altro socio, con allegata copia di un documento d’identità in corso di validità del delegante. Ogni socio non può recare più di 2 (due) deleghe. I soci hanno il dovere di corrispondere la quota sociale. I soci non in regola con il pagamento della quota sociale perdono il diritto di voto all’Assemblea e non ricevono le pubblicazioni della Società; il mancato pagamento della quota sociale per tre anni consecutivi, determina la decadenza dal titolo di soci (ai sensi dell’art. 3, lett. B).

ART. 5 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli Organi dell’Associazione sono:
a. l’Assemblea;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Vice-Presidente;
e. il Segretario;
f. il Tesoriere;
g. il Collegio dei Probiviri;
h. i Revisori dei conti.
Le sopraelencate cariche non sono in alcun modo retribuite.

ART. 6 – ASSEMBLEA
L’Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, indicante il luogo, il giorno, l’ora della convocazione e gli argomenti da trattare. Oltre alle altre attribuzioni indicate nello Statuto e nel Regolamento dell’Associazione, spetta all’Assemblea:
a. approvare la relazione delle attività dell’Associazione per il triennio decorso ed il programma per il triennio seguente;
b. approvare annualmente i bilanci consuntivi e preventivi su proposta del Consiglio Direttivo e preparati dal Tesoriere;
c. deliberare l’ammontare della quota di associazione per i soci ordinari, potendo distinguere quote differenziate per soci che siano strutturati presso Università e soci che non siano strutturati presso Università o Enti di ricerca;
d. eleggere il Consiglio Direttivo secondo la composizione di cui all’art. 7;
e. eleggere il Collegio dei Probiviri;
f. eleggere i Revisori dei conti;
g. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, in merito a come si disponga del patrimonio dell’Associazione.
L’Assemblea ha il potere di decidere sullo scioglimento dell’Associazione secondo le modalità previste dal presente Statuto e nel rispetto da quanto disposto dal Codice civile.
L’Assemblea è costituita validamente con la maggioranza assoluta dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea, salvo per quanto previsto dall’art. 12, saranno prese a maggioranza dei voti espressi.

ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo – eletto dall’Assemblea dei Soci con voto segreto e a maggioranza semplice – è costituito da 13 (tredici) membri, sulla base delle rappresentanze delle diverse fasce accademiche: ordinari, associati, ricercatori e studiosi non strutturati, secondo le seguenti proporzioni: 6 rappresentanti per gli Ordinari, 4 per gli Associati, 2 per i Ricercatori strutturati (a tempo determinato e indeterminato), 1 per gli studiosi non strutturati.
Il consiglio direttivo individua nel proprio seno e a scrutinio segreto il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni, provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, delibera l’ammissione e le esclusioni dei Soci secondo i disposti dell’art. 3 e cura, insieme al presidente, ogni aspetto della organizzazione e dell’attività dell’Associazione.
Le sue deliberazioni, valide solo se sono presenti almeno 7 (sette) membri, saranno prese a maggioranza assoluta; i membri collegati in videoconferenza (o audioconferenza) attraverso un qualsiasi software di comunicazione in rete (concordato con il direttivo) per l’intera durata dell’adunanza dovranno essere considerati presenti a tutti gli effetti.
L’elezione per il rinnovo del Consiglio Direttivo dovrà svolgersi come segue: le candidature, per ciascuna categoria, devono essere formalizzate al Consiglio Direttivo uscente, 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l’Assemblea elettiva; 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’Assemblea elettiva, il Presidente uscente dovrà comunicare telematicamente ai soci l’elenco completo di tutte le candidature, suddivise per categoria.
Possono esercitare il diritto di voto i soci ordinari (purché in regola con il pagamento delle quote associative) e i soci onorari, i quali non pagano le quote associative annuali. Possono essere candidati al Consiglio Direttivo tutti i soci ordinari (purché in regola con il pagamento delle quote associative).
Ai fini dell’elettorato attivo e passivo il socio ordinario dovrà essere in regola con il pagamento delle quote associative degli ultimi tre anni; il versamento di quest’ultima quota dovrà essere effettuato entro i 60 (sessanta) giorni precedenti la data fissata per l’Assemblea elettiva; anche i nuovi soci dovranno effettuare il versamento di cui sopra entro i 60 (sessanta) giorni precedenti la data fissata per l’Assemblea elettiva.
Il voto può essere espresso anche mediante delega redatta sull’apposito modulo, inviato dal Consiglio Direttivo uscente insieme all’elenco delle candidature. Ogni socio non può presentare più di due deleghe, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci con voto segreto, di cui all’art. 7 dello Statuto. Ogni socio deve indicare, all’atto del voto, il nome di un socio appartenente alla sua stessa fascia o categoria.

ART. 8 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
Il Presidente rappresenta l’Associazione, vigila sull’osservanza dello Statuto e del Regolamento, convoca il Consiglio Direttivo quando lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 7 (sette) dei suoi membri e predispone l’ordine del giorno delle adunanze. Convoca e presiede l’Assemblea ordinaria ed eventuali assemblee straordinarie. Il Presidente indice, in via ordinaria, l’Assemblea dei Soci. In occasione di tale Assemblea ordinaria potrà aver luogo un convegno il cui programma sarà preparato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente, su indicazione del Consiglio Direttivo, può convocare un’Assemblea straordinaria, specificandone l’ordine del giorno. Egli dovrà, comunque, convocarla entro 3 (tre) mesi nel caso gliene giunga richiesta motivata e sottoscritta da almeno la metà dei Soci. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni caso di sua assenza o temporaneo impedimento, esercitandone le funzioni. In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente convoca senza indugio il Consiglio Direttivo affinché provveda alla individuazione del nuovo Presidente.

ART. 9 – SEGRETARIO E TESORIERE Il Segretario cura la tenuta e la conservazione delle scritture e dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Redige processo verbale delle adunanze secondo i criteri di sinteticità e verità. Cura altresì le comunicazioni verso i componenti degli organi sociali, i soci ed i terzi ed è responsabile dell’adempimento dei compiti a lui delegati dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere cura la tenuta dei libri contabili dell’Associazione ed i rapporti con i consulenti. Predispone la bozza dei bilanci e delle scritture contabili, che sottopone al Consiglio Direttivo ai fini della presentazione all’Assemblea.

ART. 10 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Probiviri decide sui reclami presentati da soci avverso le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed esprime parere sulle questioni sottopostegli dagli organi associativi. I Revisori dei conti esprimono parere in merito alla regolarità dei procedimenti e degli atti contabili e di bilancio. A tal fine, il Consiglio Direttivo sottopone ai Revisori gli atti almeno quindici giorni prima della trasmissione degli atti stessi all’Assemblea per l’approvazione.

ART. 11 – SEZIONI LOCALI
Il Consiglio direttivo può regolamentare le modalità di costituzione, il funzionamento e i compiti di sezioni locali, con lo scopo di rendere più efficiente e capillare la propria attività scientifica. La costituzione di tali sezioni spetta al Direttivo su proposta dei soci. In ogni caso le sezioni locali terminano la loro attività alla fine del triennio di carica del Direttivo, potendo essere riconfermate.

ART. 12 – GRUPPI DI LAVORO
I Gruppi di lavoro sono costituiti, sulla base di interessi legati a specifici settori di ricerca, dal Consiglio Direttivo anche su proposta formulata da almeno 5 (cinque) soci strutturati, interessati a uno specifico settore di ricerca. Il Consiglio Direttivo nominerà un Coordinatore provvisorio di ogni gruppo con il compito di promuovere la prima riunione costitutiva, nel corso della quale verrà nominato il Coordinatore. A far parte dei gruppi di lavoro potranno essere chiamati anche soci non strutturati interessati ai temi di ricerca del gruppo.

ART. 13 – ENTRATE E PATRIMONIO
Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote associative, dalle sovvenzioni eventualmente erogate da enti e da privati e da eventuali lasciti e donazioni. Il patrimonio dell’Associazione può essere costituito dai beni mobili e immobili.

ART. 14 – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
Le proposte di modificazione dello Statuto dovranno essere formulate dal Consiglio Direttivo all’unanimità oppure proposte al Presidente per iscritto da almeno un terzo dei Soci. Esse saranno votate dall’Assemblea dei Soci i quali dovranno riceverne comunicazione almeno 60 giorni prima. Risulteranno accolte soltanto le variazioni approvate da almeno due terzi dei Soci in prima convocazione o, in seconda convocazione, da almeno 2/3 (due terzi) dei presenti votanti, inclusi coloro che voteranno per delega.
Le modificazioni dello statuto non possono investire gli scopi fondamentali dell’Associazione indicati all’art. 2.

ART. 15 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci soltanto se saranno presenti i tre quarti dei soci e se la proposta otterrà una maggioranza di almeno 2/3 dei soci presenti e votanti, essendo escluso il voto a distanza ed essendo possibile il voto per delega. La proposta di scioglimento può essere avanzata dal Consiglio Direttivo all’unanimità oppure proposta al Presidente per iscritto da parte di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In caso di avvenuto scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea dei Soci delibera circa la destinazione dei beni patrimoniali mobili e immobili, al netto di eventuali arretrati da saldare e delle spese amministrative dell’uopo. Tale destinazione potrà essere disposta soltanto a favore di enti morali e di associazioni culturali e/o scientifiche.

ART. 16 – REGOLAMENTO
Un apposito Regolamento contiene le norme per l’attuazione del presente Statuto. L’Assemblea può approvare anche singoli regolamenti per specifici ambiti e materie della vita associativa.

ART. 17– CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

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