REGOLAMENTO
ART. 1
L’anno sociale e l’anno finanziario hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre.
ART. 2
In merito alle deliberazioni dell’Assemblea, delle operazioni di spoglio delle schede deve essere tenuto verbale a disposizione dei Soci. Il risultato di tutte le votazioni deve essere portato a conoscenza dei Soci.
Il Presidente potrà chiedere all’Assemblea la votazione per alzata di mano su qualunque argomento eccetto che per:
a) l’elezione dei membri degli organi associativi secondo quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto;
b) le modificazioni dello Statuto che dovranno essere votate per iscritto e con voto segreto.
ART. 3
L’ordine del giorno dell’Assemblea e delle riunioni scientifiche dovrà essere inviato ai Soci almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la convocazione. Nella lettera di convocazione dell’Assemblea e delle riunioni scientifiche saranno sempre specificati il luogo e la data della prima e della seconda convocazione.
ART. 4
In caso di impedimento del Segretario o del Tesoriere, la carica sarà assunta da uno dei Consiglieri in carica secondo deliberazione del Consiglio.
In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di Consigliere del Segretario o del Tesoriere, salvi l’obbligo del Consiglio di provvedere senza indugio alla convocazione dell’Assemblea per la nuova individuazione del Consigliere venuto meno e il conseguente obbligo del Consiglio di individuare il nuovo Segretario o Tesoriere, le funzioni sono temporaneamente svolte da uno dei Consiglieri secondo deliberazione del Consiglio.
ART. 5
Sono eleggibili alle cariche Sociali solo i Soci in regola con il pagamento della quota annuale. Le elezioni a tali cariche vengono effettuate con votazione per iscritto e segreta su scheda controfirmata dal Segretario.
ART. 6
Il consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti un redattore-direttore responsabile delle pubblicazioni dell’Associazione.
ART. 7
Il Segretario ed il Tesoriere redigono e conservano gli atti dell’Associazione secondo le rispettive competenze definite dall’art. 9 dello Statuto.
Il Tesoriere riscuote le quote associative e amministra il patrimonio e la cassa dell’Associazione, cassa che si intende depositata su C.C. postale, o di un Istituto di Credito designato dal Consiglio Direttivo, intestato all’Associazione o, per esso, al Tesoriere. Il Tesoriere ha a disposizione e amministra una piccola somma per le spese di ordinaria amministrazione.
ART. 8
L’Assemblea elegge tra i Soci 3 (tre) Revisori dei Conti più 2 (due) supplenti per l’esame del bilancio consuntivo.
ART. 9
L’Assemblea elegge tra i Soci un Collegio di Probi Viri composto di 5 (cinque) membri.
Il Presidente del Collegio è eletto dai membri del Collegio stesso.
Il Collegio ha il compito di decidere, previa adeguata istruttoria per l’accertamento dei fatti e relative contestazioni, di accogliere i ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltre che di dirimere le controversie, i conflitti tra Soci e gli organi dell’Associazione e di proporre la radiazione dei Soci che siano stati deferiti al Collegio stesso, secondo quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto.
ART. 10
Le Sezioni, i Gruppi di Lavoro, i gruppi di Soci o i singoli Soci debbono concordare preventivamente con il Consiglio Direttivo ogni iniziativa che coinvolga a qualsiasi titolo l’Associazione.
ART. 11
L’accettazione di eventuali contributi finanziari o di altre donazioni, anche se ottenuti dalle sezioni, dai gruppi di lavoro, da gruppi di Soci o da singoli Soci dell’Associazione, compete al Consiglio Direttivo, che provvede alla loro destinazione in favore delle attività del gruppo di Soci o di lavoro, della sezione o del Socio che ha merito nel loro ottenimento. I contributi debbono essere depositati presso l’Associazione che li amministrerà attraverso il Tesoriere in accordo con il Segretario della sezione o con il Coordinatore del gruppo di lavoro o del gruppo di Soci oppure con il singolo Socio.
Parte del totale di ciascun contributo sarà comunque devoluta alla cassa Sociale a copertura delle spese di amministrazione.
ART. 12
Ogni Sezione adotterà un proprio Regolamento, in ordine alle sue particolari esigenze, che in ogni caso non potrà essere in contrasto con lo Statuto e il Regolamento Generale dell’Associazione e che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.
ART. 13
Per quanto non specificatamente precisato nel presente Regolamento Generale si fa riferimento alle consuetudini e alle norme in materia di associazioni a carattere scientifico-culturale.